Data Ultima Modifica: 02/02/2024

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Accesso generalizzato
L'accesso generalizzato, introdotto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere l'accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti di cui all'art. 2 bis comma 2 d.lgs. n. 33/2013, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligatoria pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis del medesimo d.lgs. n. 33/2013.

L'istanza, redatta mediante il modulo disponibile nella presente sezione, non deve essere motivata, è gratuita e deve specificare i dati, documenti o informazioni ai quali si richiede di accedere. Deve essere presentata alla Segreteria Affari Generali personalmente, ovvero a mezzo fax, posta o pec.


Regolamentazione accesso civico generalizzato


Modulo istanza di accesso civico generalizzato