Data Ultima Modifica: 26/08/2024
COSTI CONTABILIZZATI
L’art. 32 2° comma del D.Lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall’art. 28 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n, 97 introducendo anche per i “gestori di pubblici servizi” la pubblicazione dei “costi contabilizzati” previa individuazione dei “servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’art. 10 5° comma” del D.lgs. 33/2013 (art. 10 comma 5 "Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.”)
Di conseguenza, la determina Anac n. 1134/2017 a differenza della determina Anac n. 8/2015, prevede la pubblicazione dei dati anche per le società in controllo pubblico (“costi contabilizzati dei servizi erogati dagli utenti, sia finali che intermedi ed il loro relativo andamento nel tempo”).
Facendo riferimento la norma a “pubblici servizi …” e alla individuazione dei “ servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi …”, si ritengono oggetto dell’obbligo i servizi pubblici affidati dagli enti locali, con esclusione pertanto di attività gestite sul libero mercato.
In considerazione dell’obbligo normativo introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, al fine del loro “andamento nel tempo” si forniscono i dati necessariamente a partire dal 2016.
Data di Pubblicazione: 30/07/2024